Gli investimenti pubblicitari incrementali rappresentano una misura agevolativa rivolta a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che promuovono campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, inclusa la versione online (articolo 57-bis, Dl 50/2017).
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Vediamo quali sono i requisiti per ottenere l’agevolazione
A partire dal 2023, per beneficiare di questa agevolazione, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. L’incentivo si concretizza in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari realizzati. Tuttavia, è importante rispettare il limite massimo dello stanziamento annuale e le regolamentazioni dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Se l’importo totale dei crediti richiesti supera le risorse disponibili, queste vengono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.
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Quali sono le nove norme che regolano il Regime agevolativo ordinario?
A partire dal 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (noto come “decreto energia” e convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), il credito d’imposta viene riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa. La misura è unica e corrisponde al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, con un limite massimo di 30 milioni di euro (che costituisce il tetto di spesa) art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Esclusione delle emittenti Televisive e Radiofoniche: non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
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Modalità di presentazione della domanda
Per accedere al bonus pubblicità, è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. L’autenticazione avviene tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
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Tempi di presentazione della domanda
Dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.
Dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” devono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile consultare il sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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